L a situazione di pandemia e le prescrizioni adottate dal Governo a tutela della salute pubblica, ha un impatto notevole sui contratti e sulle posizioni giuridiche in generale ed interessano non solo imprese e professionisti ma anche tutti i cittadini che, ogni giorno, stipulano anche inconsapevolmente, dei contratti.
Il DL 18/2020 ha disciplinato due aspetti principali:
- Con l’art. 88 ha regolato la sopravvenuta impossibilità alla prestazione con diritto al rimborso nel caso di contratti di soggiorno e la risoluzione contrattuale nell’acquisto di biglietti, spettacoli, musei e luoghi di cultura prevendo l’erogazione di vouchers.
- Con l’art. 91 ha considerato la valutazione dell’emergenza quale possibile motivo di esclusione della responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 cc e 1223 cc. anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze e penali connessi a ritardati o omessi inadempimenti.
L’art. 91 comprende quindi può essere considerato in tutte quelle situazioni in cui il rispetto delle prescrizioni governative comporta di fatto ritardi negli adempimenti delle prestazioni. Si pensi ad esempio alla consegna di una merce laddove i magazzini o l’azienda per espressa previsione normativa risulta chiusa. Il creditore in questo caso, pur avendo diritto alla prestazione, non potrà addossare la responsabilità dell’inadempimento al debitore.
Ci sono tuttavia molteplici casi che di volta in volta dovrebbero essere disciplinati. A titolo di esempio:
CONTRATTI DI LOCAZIONE: in molti casi il conduttore non potrà utilizzare l’immobile per un periodo di tempo determinato, tuttavia il locatore lascerà nella disponibilità piena del conduttore l’immobile adempiendo regolarmente ai propri obblighi. È legittimato il conduttore a sospendere il canone? Potrà invocare l’impossibilità della prestazione o l’eccessiva onerosità sopravvenuta?
Le stesse domande potranno essere rivolte in relazione al CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTO O LEASING
L’impossibilità della prestazione e la risoluzione del contratto potrà essere invocata nel caso di CONTRATTI DI ISCRIZIONE SCOLASTICA PRIVATA?
E cosa succederà nel caso di PAGAMENTI DI ASSEGNI DI MANTENIMENTO qualora il soggetto debitore non possa svolgere l’attività lavorativa che gli permetta delle entrate regolari e sufficienti a versare l’assegno previsto?
Come si potrà comprendere sono argomenti che toccano fattispecie diverse e che debbono essere verificate caso per caso. Nel prosieguo del periodo si cercherà di trattare separatamente ogni singola fattispecie e di provare a chiarire gli aspetti fondamentali.
Quello che tuttavia va segnalato e accomuna tutti i casi esemplificati e proposti (non sono i soli e la casistica è davvero copiosa), è la necessità di una buona negoziazione con la controparte nel più breve tempo possibile cercando di contemperare equilibri sinallagmatici, interessi principali da tutelare ed evitare contenziosi improduttivi di alcun vantaggio nel breve e nel lungo periodo.
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